Art. 6.
(Elenchi provinciali e albo nazionale delle scuole paritarie).

      1. Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti gli elenchi provinciali delle scuole paritarie.
      2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale iscrive negli elenchi di cui al comma 1 l'istituzione scolastica subito dopo l'emanazione del decreto di riconoscimento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito l'albo nazionale delle scuole paritarie iscritte negli elenchi di cui al comma 1.
      5. L'iscrizione della scuola nell'albo nazionale di cui al comma 4 è effettuata subito dopo l'emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riconoscimento della parità.
      6. L'albo nazionale delle scuole paritarie, con eventuali modifiche, è pubblicato, all'inizio di ogni anno scolastico, nella Gazzetta Ufficiale.