1. Presso ogni ufficio scolastico regionale sono istituiti gli elenchi provinciali delle scuole paritarie.
2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale iscrive negli elenchi di cui al comma 1 l'istituzione scolastica subito dopo l'emanazione del decreto di riconoscimento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito l'albo nazionale delle scuole paritarie iscritte negli elenchi di cui al comma 1.
5. L'iscrizione della scuola nell'albo nazionale di cui al comma 4 è effettuata subito dopo l'emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riconoscimento della parità.
6. L'albo nazionale delle scuole paritarie, con eventuali modifiche, è pubblicato, all'inizio di ogni anno scolastico, nella Gazzetta Ufficiale.